Art. 2.

      1. Per l'esercizio della professione di antropologo esistenziale è necessario essere iscritti all'albo nazionale degli antropologi esistenziali, istituito ai sensi dell'articolo 3.

      2. I profili professionali della figura dell'antropologo esistenziale sono disciplinati con apposito regolamento del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.